Art. 6.
(Finanziamento).

      1. Lo Stato partecipa alle spese per il funzionamento della Fondazione, la quale può inoltre avvalersi per l'esercizio delle

 

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sue funzioni, di contributi, oltre che di altri enti pubblici, anche di soggetti privati, sotto forma di donazioni e di lasciti.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.